Arriva il bonus di 600 euro mensili per asilo nido e baby sitter: ecco come richiederlo.
Ottime notizie per tutte le baby sitting d’Italia: dal 1° febbraio 2016, infatti, è stato diramato il via alle domande per il bonus baby-sitter e asili nido 2016, che prevederà dei pagamenti in voucher di € 600 mensili.
Come scritto dal sito ufficiale dell’Inps: “L’articolo 4, comma 24, lettera b, della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto, in via sperimentale, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi”.
Chi può beneficiare dei bonus in questione:
– Le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
– Le lavoratrici iscritte alla gestione separata (comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena).
In entrambi i casi, le lavoratrici beneficiarie del bonus 2016 devono trovarsi (al momento di presentazione della domanda) ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità; Inoltre, durante tutto il periodo, non devono avere usufruito del congedo parentale.
Nota bene: Le lavoratrici madri con più figli possono comunque usufruire del bonus, presentando semplicemente una domanda differente per ogni figlio purché rispettino requisiti sopra elencati.
Non possono invece beneficiare del bonus in questione:
– Le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (ad esempio tutte le coltivatrici dirette, le mezzadre, le artigiane);
– Le lavoratrici che hanno usufruito dell’esenzione totale dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
– Infine, le lavoratrici che usufruiscono di altri bonus, tra cui quello relativo al fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.
Cosa spetta alle beneficiarie?
Le lavoratrici beneficiarie potranno usufruire di un contributo complessivo è di 600,00 euro mensili, erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi, invece, verso tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata).
Le modalità di erogazione saranno principalmente due:
– Per quanto riguarda il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati l’erogazione avviene attraverso un pagamento diretto nei confronti della struttura scolastica selezionata dalla madre;
– Invece, per quanto concerne il contributo per il pagamento dei servizi di baby sitting, l’erogazione avviene attraverso il sistema di buoni lavoro. L’Istituto, di conseguenza, pagherà 600 euro (sotto forma di voucher), per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice presa in considerazione.
Nota bene: I voucher ricevuti saranno esclusivamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale Inps di competenza.
Come presentare la domanda:
Tutte coloro che sono in possesso dei requisiti sopra elencati potranno presentare la domanda all’Istituto in modo esclusivo attraverso il sito web istituzionale dell’Inps, accedendo con il PIN “dispositivo”, ovvero tramite patronato.
Nota bene, la lavoratrice, durante la domanda di presentazione, dovrà indicare rispettivamente:
– A quale dei due benefici intende accedere;
– Il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero dei mesi;
– Eventuali rinunce alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
– Una dichiarazione ISEE valida.
Attenzione, l’istituto dell’Inps attraverso una nota dichiara: “Dal momento di presentazione della domanda e fino all’accoglimento della stessa, per la madre lavoratrice è sospesa la possibilità di fruire del periodo di congedo parentale cui si rinuncia nella domanda di beneficio, detta fruizione sarà nuovamente consentita solo nel caso di reiezione della domanda, ovvero in caso di rinuncia al beneficio”.