Arriva il nuovo Assegno per Figli Minori: sino a 674€ per figlio.
Come confermato dal Governo, è possibile chiedere un assegno temporaneo per i figli minori a carico, un aiuto economico che porterà alle famiglie italiane una media di 1.056 euro a famiglia e 674 euro per figlio.
Con questo aiuto si va a tamponare in attesa dell’assegno unico universale che è entrato in vigore da pochissimo.
La notizia riguardante il nuovo assegno temporaneo è stata inserita all’interno della Gazzetta Ufficiale n.135 del 8 giugno 2021 n.79 dove sono pubblicate le misure urgenti. L’assegno è per i figli minori ed entra in vigore subito dal 1 luglio 2021, un provvedimento temporaneo che permette di poter arrivare serenamente al 2022 dove entrerà in vigore l’assegno unico universale.
La misura ponte sarà erogata alla famiglia a seconda del numero di figli minori e sarà calcolato anche in base all’ISEE familiare. Ovviamente la proporzionalità sarà inversa: più l’ISEE sarà alto, meno importante sarà l’assegno temporaneo. Il primo assegno sarà assegnato a decorrere dal mese di presentazione della domanda e non concorrerà alla formazione del reddito. Come confermato l’assegno temporaneo andrà dal 1 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021, dopodichè entrerà in vigore il nuovo assegno unico universale che era stato promesso dal Governo precedente.
L’assegno temporaneo potrà essere assegnato ai cittadini che rispettano questi requisiti:
- avere figli a carico che non abbiano superato i 18 anni di età
- avere un ISEE non superiore a 50.000 euro l’anno
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, o uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere un soggetto che deve pagare l’imposta sul reddito in Italia
- essere residente in Italia da almeno due anni o essere sotto contratto a tempo determinato da almeno sei mesi o indeterminato
L’assegno temporaneo può essere cumulato ai seguenti benefici:
- reddito di cittadinanza;
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- fondo di sostegno alla natalità;
- detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.
Al momento non è ancora possibile presentare la domanda, bisognerà attendere il 1 luglio 2021 quando sarà l’INPS a pubblicare le modalità di invio della domanda per poter chiedere il sussidio. Tale domanda andrà presentata probabilmente dal portale online attraverso le credenziali INPS o le credenziali SPID di livello 2 o ancora tramite la CNS – Carta Nazionale dei Servizi o la CIE – Carta di Identità elettronica. La domanda potrà essere inviata anche attraverso gli enti di patronato che offrono tali servizi.
Come richiederlo:
Il pagamento sarà effettuato dall’INPS direttamente tramite un bonifico domiciliato che decorre dal mese di presentazione della domanda.