Indennità di accompagnamento 2016: caratteristiche, requisiti, domanda di presentazione.

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Cari lettori, oggi tratteremo un tema molto importante, riguardante l’assistenza nei confronti delle invalidità civili.
Descriveremo, infatti, l’indennità di accompagnamento: che cos’è, da chi è stata istituita, a chi spetta, i requisiti per ottenerla, come presentare la domanda di accompagnamento 2016 INPS, di quanto è l’importo che spetta agli invalidi al 100%.

Ma andiamo con ordine, che cos’è esattamente l’indennità di accompagnamento?
L’indennità di accompagnamento è una prestazione di natura economica, erogata a domanda, indirizzata a soggetti mutilati oppure a invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Quando è stata istituita l’indennità di accompagnamento?
L’indennità di accompagnamento è stata istituita nel 1980, attraverso la formulazione della Legge dell’11 febbraio 1980, n. 18.

A chi spetta l’indennità di accompagnamento?
Come specificato dal sito dell’INPS, l’indennità di accompagnamento spetta al solo titolo della minorazione; Di conseguenza l’aspetto anagrafico e le condizioni reddituali del soggetto non sono determinanti per l’assegnazione dell’indennità, essa agisce infatti in modo indipendente da questi aspetti.

Quali sono i requisiti necessari per ottenere l’indennità di accompagnamento?
– Riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
– Impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua;
cittadinanza italiana;
– I cittadini stranieri comunitari devono essere iscritti obbligatoriamente all’anagrafe del Comune di residenza;
– Per quanto concerne invece i cittadini stranieri extracomunitari, devono predisporre obbligatoriamente del permesso di soggiorno, di almeno un anno (riferimento all’art. 41 sull’immigrazione);
– Avere una residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

Nota bene: Per quanto riguarda la fascia degli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa), il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età.

Come specificato dall’INPS, “a partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. La prestazione, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.
Rimane fermo l’obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge. L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età”.

A chi non spetta invece l’indennità di accompagnamento?
– Ai soggetti invalidi ricoverati gratuitamente in istituto, per un periodo maggiore a 30 giorni;
– Ai soggetti invalidi che percepiscono una simile indennità (tra queste rientrano sicuramente la pensione di inabilità e le pensioni o indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali, denominati nello specifico pluriminorati) per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Quanto spetta ai beneficiari dell’indennità di accompagnamento?
L’indennità di accompagnamento, relativa al 2016, è pari a 512,34 euro per 12 mesi. Ricordiamo che l’importo totale dell’indennità di accompagnamento viene aggiornato annualmente dall’INPS.
Quelle del 2016 sono state aggiornate attraverso la circolare n. 210 del 31 dicembre 2015.

Come presentare la domanda?
Per poter presentare la domanda è indispensabile in primo luogo recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.
Solo una volta ottenuto il certificato medico (dove il codice identificativo va obbligatoriamente allegato), può essere presentata la domanda attraverso:
– Web (tramite il codice PIN rilasciato dall’INPS);
– Patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

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